QUESTIONI GIURIDICHE

I pesci non erano esplicitamente considerati nella legislazione sulla protezione degli animali. Ora si sono menzionati i tratti fondamentali che permettono un approccio al pesce conforme alla protezione degli animali.

Gli elementi più importanti di queste disposizioni sulla protezione degli animali sono:

Dal 1. gennaio 2009 è generalmente proibito:  

1  L’uso di esche vive. 

2  Eccezioni: Il Cantone può permettere eccezioni in dati spazi acquatici, tuttavia solo per i pescatori provvisti di attestato di competenza.

3  Pescare con l’ardiglione.

4  Eccezioni: Il Cantone può concedere eccezioni per alcuni metodi di pesca come p. es. la pesca con le aste o con il cane, tuttavia solo ai pescatori provvisti di attestato di competenza.

5  La detenzione di pesci.

6  Possono venir accordate eccezioni per i pescatori provvisti di attestato di competenza, per esempio la detenzione a breve termine fino alla fine dell’uscita di pesca.

I pesci destinati al consumo generalmente vanno uccisi subito. Le pescatrici e i pescatori provvisti di attestato di competenza non possono detenere i pesci feriti, nemmeno a breve termine. È molto importante che i pesci abbiano sufficiente acqua fresca, che questa non si surriscaldi, e che la giusta ossigenazione sia garantita tramite la continua immissione di nuova acqua. Un brentello posto nel fiume, con le valvole aperte per garantire il ricambio dell’acqua, è l’ideale. Bisogna però stare attenti che il pesce abbia sufficiente spazio in questo recipiente.  

Ci sono novità anche riguardo all’uccisione dei pesci. Un colpo in testa non garantisce sempre la morte del pesce. Per evitare al pesce una morte atroce, bisogna dapprima stordirlo con un colpo in testa, e quindi dissanguarlo subito (ciò vale per i pesci più grandi di 22 cm). Oppure, sempre per garantire una buona qualità della carne, si raccomanda di eviscerarlo subito dopo il colpo di stordimento. I pesci più piccoli di 22 cm possono venir uccisi con un colpo alla testa o combinando il colpo alla testa con la rottura dell’osso del collo.    

Il testo di legge completo è disponibile in internet:  

•  Legge federale sulla pesca  http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_0.html<//font>

•  Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html<//font>

•  Legge federale sulla protezione degli animali http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455.html<//font>

•  Ordinanza sulla protezione degli animali http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html<//font>

•  Ordinanze cantonali sulla pesca http://www.petri-heil.ch/fischer-info-center.html<//font>

Le legislazioni sulla protezione degli animali così come sulla pesca valgono sia per le acque private che pubbliche.