QUESTIONI GIURIDICHE

I pesci non erano esplicitamente considerati nella legislazione sulla protezione degli animali. Ora si sono menzionati i tratti fondamentali che permettono un approccio al pesce conforme alla protezione degli animali.

Gli elementi più importanti di queste disposizioni sulla protezione degli animali sono:

Dal 1. gennaio 2009 è generalmente proibito:  

1  L’uso di esche vive. 

2  Eccezioni: Il Cantone può permettere eccezioni in dati spazi acquatici, tuttavia solo per i pescatori provvisti di attestato di competenza.

3  Pescare con l’ardiglione.

4  Eccezioni: Il Cantone può concedere eccezioni per alcuni metodi di pesca come p. es. la pesca con le aste o con il cane, tuttavia solo ai pescatori provvisti di attestato di competenza.

5  La detenzione di pesci.

6  Possono venir accordate eccezioni per i pescatori provvisti di attestato di competenza, per esempio la detenzione a breve termine fino alla fine dell’uscita di pesca.

I pesci destinati al consumo generalmente vanno uccisi subito. Le pescatrici e i pescatori provvisti di attestato di competenza non possono detenere i pesci feriti, nemmeno a breve termine. È molto importante che i pesci abbiano sufficiente acqua fresca, che questa non si surriscaldi, e che la giusta ossigenazione sia garantita tramite la continua immissione di nuova acqua. Un brentello posto nel fiume, con le valvole aperte per garantire il ricambio dell’acqua, è l’ideale. Bisogna però stare attenti che il pesce abbia sufficiente spazio in questo recipiente.  

Ci sono novità anche riguardo all’uccisione dei pesci. Un colpo in testa non garantisce sempre la morte del pesce. Per evitare al pesce una morte atroce, bisogna dapprima stordirlo con un colpo in testa, e quindi dissanguarlo subito (ciò vale per i pesci più grandi di 22 cm). Oppure, sempre per garantire una buona qualità della carne, si raccomanda di eviscerarlo subito dopo il colpo di stordimento. I pesci più piccoli di 22 cm possono venir uccisi con un colpo alla testa o combinando il colpo alla testa con la rottura dell’osso del collo.    

Il testo di legge completo è disponibile in internet:  

•  Legge federale sulla pesca  http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_0.html<//font>

•  Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html<//font>

•  Legge federale sulla protezione degli animali http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455.html<//font>

•  Ordinanza sulla protezione degli animali http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html<//font>

•  Ordinanze cantonali sulla pesca http://www.petri-heil.ch/fischer-info-center.html<//font>

Le legislazioni sulla protezione degli animali così come sulla pesca valgono sia per le acque private che pubbliche.

DOMANDE GENERALI

Dove posso iscrivermi a un corso di formazione?

In questa pagina web sono elencati i luoghi e le date dei corsi (vedi Corsi-SaNa). L’iscrizione avviene tramite il relativo insegnante.

 

Cosa devo fare per ricevere una tessera SaNa?

Chi non è in possesso di un esame cantonale o del Brevetto svizzero di pescatore sportivo deve iscriversi a un corso di formazione. Le informazioni riguardanti le date dei corsi nei vari Cantoni sono disponibili nel menu Corsi-SaNa. L’iscrizione al corso avviene direttamente tramite il relativo insegnante.

 

Con quale materiale didattico mi preparo al corso?

Per i corsi di formazione sono ammessi solo i materiali didattici che adempiono agli obiettivi didattici richiesti dalla Rete di formazione per pescatori.  

Gli attuali materiali didattici ufficiali ammessi figurano nel menu Materiale didattico.

Con la carta di legittimazione in essi allegata, è possibile sostenere l’esame finale alla fine del corso di formazione.

 

Perché non posso più sostenere l’esame finale con la Brochure SaNa (libretto blu)?

 Le informazioni contenute nella Brochure non soddisfano più le nuove esigenze formative della Rete di formazione. Per diversi obiettivi didattici mancano le informazioni necessarie.   

 

Quanto devo ancora pagare per il corso?

Il costo del corso dipende dall’operatore. I costi variano se si tratta di un corso standard di 5 ore o di un corso intensivo su più giorni. L’operatore del corso può fornirvi maggiori informazioni.

Nel costo del materiale didattico è incluso solo il costo della tessera. 

 

Per quanto tempo la soluzione transitoria è valida?

La parola „transitoria“ non indica una limitazione temporale, ma indica quel gruppo di pescatori che per la loro pratica pluriennale hanno già acquisito le competenze necessarie. La soluzione transitoria è valevole senza limitazioni nella stragrande maggioranza dei Cantoni.

 

Se ho una soluzione transitoria, devo ancora superare un esame?

In via generale no. Tuttavia ci sono Cantoni che non accettano la soluzione transitoria. Se si vuole pescare in questi Cantoni, è obbligatorio seguire un corso, ovviamente seguito dall’esame finale.

 

C’è una brochure in italiano, e dove posso sostenere l’esame in italiano?

Il Canton Ticino ha elaborato una sua Brochure. I corsi di formazione in italiano si svolgono in Ticino.  

RICONOSCIMENTI RECIPROCI

Riconoscimenti reciproci in Svizzera

Con poche eccezioni, i Cantoni riconoscono reciprocamente tutte le tessere comprovanti gli attestati di competenza. Negli ultimi tempi sono però sorti dei problemi con il riconoscimento della soluzione transitoria, dato che alcuni Cantoni non la riconoscono più. Il Canton Basilea riconosce solo le tessere di competenza del Brevetto svizzero di pescatore sportivo.

Dal 1. gennaio 2015, i partecipanti ai corsi di tutta la Svizzera affrontano il medesimo esame finale. Di conseguenza, tutte le tessere emesse sono uguali e il loro riconoscimento nei vari Cantoni non porrà più alcun problema.        

 

Riconoscimento all’estero

Le normative differiscono a seconda del paese. Qui sotto riportiamo le situazioni degli stati confinanti di Baden-Württemberg, di Bayern (Baviera) e del Vorarlberg. Riguardo al riconoscimento dell’attestato di competenza svizzero negli altri paesi, siete pregati di informarvi presso le autorità competenti.   

 

Baden-Württemberg: Chi ha il domicilio in Svizzera, e vi ha conseguito il suo attestato di competenza, nel Baden-Württemberg può acquistare un’autorizzazione alla pesca risp. un libretto di pesca. La novità è che ora viene riconosciuto solo l’attestato di competenza, e non più la “vecchia” tessera del brevetto di pescatore. Quindi, chi è ancora in possesso del brevetto, e vuole andare a pescare nel Baden-Württemberg, dovrebbe dapprima convertire il suo documento con la tessera SaNa.       

 

Bayern: Lo stato federale di Baviera riconosce sia la tessera SaNa che il Brevetto di pescatore sportivo. Tuttavia i turisti possono acquistare una carta di autorizzazione alla pesca della durata di 3 mesi anche senza essere in possesso di un attestato di competenza. Chi vuole acquistare una stagionale, deve invece seguire la formazione (esame incluso) in Baviera.

 

Vorarlberg: Anche il Vorarlberg riconosce sia la tessera SaNa che il Brevetto di pescatore sportivo. Chi vuole pescare nel Vorarlberg, può ricevere anche senza attestato di competenza una patente della durata di 3 settimane. Per delle durate maggiori, bisogna seguire il corso di formazione obbligatorio nel Vorarlberg, con esame teorico e pratico finale. 

 

Liechtenstein: L’esame di pesca nel Liechtenstein (cfr. strumenti di formazione in www.fischen.li) è conforme alle competenze richieste in Svizzera. Di conseguenza, le persone formate nel Liechtenstein possono ricevere una tessera di competenza svizzera, e gli svizzeri provvisti di attestato possono ricevere la patente del Liechtenstein (ad eccezione della patente annuale).